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Articolo aggiuntivo n. 12.0.3 al ddl S.2834 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 20/06/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Obbligazioni chirografarie di seconda fascia)

        1. Sono obbligazioni chirografarie di seconda fascia le obbligazioni, emesse da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

            a) lo durata originaria delle obbligazioni è almeno pari ad almeno dodici mesi;

            b) le obbligazioni non sono collegate a uno strumento finanziario derivato, come definito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né includono caratteristiche proprie di questi strumenti;

            c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione delle obbligazioni indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

        2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera d), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta lo nullità del contratto.

        3. Una volta emesse, le obbligazioni chirografarie di seconda fascia non possono essere modificate in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

        4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche delle obbligazioni chirografarie di seconda fascia».

        all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli Interessi dovuti al titolari delle obbligazioni chirografarie di seconda fascia Indicate dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società».