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Proposta di modifica n. 1.2 ai ddl C.407 , C.40 , C.257 , C.4130 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/06/17

  Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 640 del codice penale in materia di truffa).

  L'articolo 640 del codice penale è così sostituito:
  Art. 640 – (Truffa) – 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 102 euro a 2.064 euro.
  2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 618 euro a 3.098 euro:
   1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
   2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
   2-bis) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11) c.p.
   2-ter) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

  3. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 2-bis) 2-ter), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

  All'articolo 643 del codice penale le parole: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.302 euro a 3.500 euro».

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.