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Proposta di modifica n. 1.3 ai ddl C.407 , C.40 , C.257 , C.4130 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/06/17

  Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 640 del codice penale in materia di truffa).

  L'articolo 640 del codice penale è così sostituito:
  «Art. 640 – (Truffa) – 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 102 euro a 2.064 euro.
  2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 618 euro a 3.098 euro:
   1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
   2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
   2-bis) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11) c.p.
   2-ter) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

  3. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 2-bis) 2-ter), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».