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Articolo aggiuntivo n. 6.01 al ddl C.4220 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 22/06/17

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

  Art. 7. (Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225). – 1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è esteso agli amministratori locali vittime di atti intimidatori, a ristoro dei danni patrimoniali subiti.
  2. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con Conferenza Stato Città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.