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Proposta di modifica n. 2.8 al ddl S.2856 in riferimento all'articolo 2.
  • status: TRASFORMATO IN ORDINE DEL GIORNO

testo emendamento del 23/06/17

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Dopo il comma 1, dell'articolo 2 del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzioni, inserire il seguente:

        «1-bis. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono tenuti a fornire ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori tutte le informazioni necessarie al fine di comprendere le peculiarità cliniche ed epidemiologiche delle pratiche vaccinali di cui al comma 1, dell'articolo 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori, devono sottoscrivere apposito modulo predisposto dal Ministero della Salute entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in cui dichiarano di aver ricevuto l'informativa in merita alle pratiche vaccinali di cui al comma 1, dell'articolo 1».