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Proposta di modifica n. 3.4 al ddl S.2856 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile (DECADUTO)
argomenti:  

testo emendamento del 23/06/17

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Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, entro 30 giorni dal termine delle iscrizioni, a trasmettere all'azienda sanitaria locale competente per territorio i nominativi degli alunni di età inferiore ad anni sedici anche utilizzando procedure elettroniche di trasferimento dei dati.

        2. Entro 60 giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali segnalano ai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie i nominativi degli alunni che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali di cui all'articolo 1; né in possesso di certificazioni di esonero o che non abbiamo inoltrato alcuna richiesta di vaccinazione».

        Conseguentemente,

            a) al comma 3 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: «presentazione della documentazione» con le seguenti: «l'assolvimento dell'obbligo vaccinale»;

            b) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

        «Art. 5. - (Disposizioni transitorie). – 1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la trasmissione dei nominativi degli iscritti di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere completata entro il 30 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4».