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Proposta di modifica n. 1.3 al ddl C.3012-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/06/17

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:

  2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo triennio ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similari, a garantire uno sconto pari a tre quinti della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra le cinque tariffe italiane più basse, nella medesima classe di rischio.
  3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.