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Proposta di modifica n. 1.25 al ddl C.3012-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/06/17

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi»;
   b) al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia formulata alcuna offerta,»;
   c) è aggiunto in fine il seguente comma:
  «12. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto».