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Proposta di modifica n. 1.35 al ddl C.3012-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/06/17

  Al comma 41, lettera b), capoverso comma 3-quater, ultimo periodo, sostituire le parole: In ogni caso con le seguenti: Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, su richiesta del consumatore o dell'utente interessato, sono tenuti a fornire, sin dal momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto per via telefonica, copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto e, in ogni caso