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Proposta di modifica n. 1.65 al ddl C.3012-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/06/17

  Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.».