Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.110 al ddl C.3012-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/06/17

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  44. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

  4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilità al comma 4-bis. Non è applicabile in alcun modo alla fattispecie in esame il silenzio/assenso.»