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Proposta di modifica n. 8.3 al ddl C.4505 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 27/06/17

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini di cui al comma 1, nello schema tipo è compreso il trattamento previdenziale riconosciuto a ciascun ex lettore. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che ai fini di cui al medesimo comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Il decreto prevede, altresì, lo svolgimento entro sessanta giorni dalla sua adozione, di una rilevazione da parte di ciascun ateneo interessato, finalizzata a verificare se tra gli ex lettori già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 vi siano soggetti che hanno già maturato il diritto al trattamento previdenziale. Nel caso in cui fossero presenti tali soggetti l'ateneo trasmette, entro il 31 marzo 2018, le relative informazioni al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il 31 maggio 2018 un decreto contenente linee guida per la definizione delle pretese economiche spettanti ai soggetti di cui al presente comma da parte di ciascun ateneo interessato.
  2-ter. Ai fini del riconoscimento delle somme dovute ai sensi del precedente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università può essere incrementato di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2018. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2-quater. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo, delle pretese economiche riconosciute ai sensi del comma 2-bis e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del presente articolo.