Proposta di modifica n. 2.10
al ddl C.4505 in riferimento all'articolo 2.
presentato il 27/06/2017 in XIV Politiche Un. Europea della Camera da Paolo TANCREDI (AP-CPE-NCD-NCI) e altri
status: Approvato
testo emendamento del 27/06/17
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, alla lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La banca dati di cui al presente comma è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.