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Articolo aggiuntivo n. 2.03 al ddl C.4505 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 27/06/17

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Corretta attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 58, le parole: «all'autore» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori» e le parole da: «periodicamente d'accordo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano»;
   b) all'articolo 68, comma 4, le parole: «Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,» sono soppresse;
   c) all'articolo 116, secondo comma, le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «società di intermediazione con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati»;
   d) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di intermediazione e di gestione dei diritti d'autore»;
   e) all'articolo 180:
  1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore»;
  2) al terzo comma, le parole: «L'attività dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività delle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore»;
  3) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta attività»;
  4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;
  5) al sesto comma, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,»;
  6) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione»;
   f) all'articolo 180-bis:
  1. il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore»;

  2. i commi 2 e 3 sono abrogati;
   g) all'articolo 181 il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accerta che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'AGAE può inoltre esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto».