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Articolo aggiuntivo n. 11.08 al ddl C.4505 in riferimento all'articolo 11.
  • presentato il 27/06/2017 in XIV Politiche Un. Europea della Camera da Luca SANI (PD)
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 27/06/17

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto ministeriale 2 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica).

  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con apposito decreto, aggiorna il decreto ministeriale 2 marzo 2010 nel senso di inserire, tra le «tipologie di biomassa e biogas» di cui alla tabella A (articolo 2, comma 1, lettera a)) e di cui alla tabella B (articolo 2, comma 1, lettera c)) la seguente voce: «VI – potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico», nonché di inserire conseguentemente, tra le «modalità di individuazione comune amministrativo del luogo di produzione della biomassa da filiera corta» di cui alla tabella B (articolo 2, comma 1, lettera c)), in corrispondenza della voce: «VI – potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato», la seguente voce: «Comune in cui ricadono le particelle con contratto di taglio».