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Proposta di modifica n. 1.400 al ddl S.2208 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 28/06/17

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Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. L'autore è tutelato ai fini di eventuali danni conseguenti alla segnalazione di reati o irregolarità e, in particolare, ha diritto, qualora licenziato, a essere reintegrato nel posto di lavoro, anche con ordinanza ingiuntiva del tribunale, e al risarcimento per gli eventuali danni morali, economici o di carriera subiti nonché al rimborso delle spese legali sostenute».