presentato il 29/06/2017 in XII Igiene e sanita' del Senato da Elena CATTANEO (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 29/06/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica del Capo II, Titolo IV, del Libro II del codice di procedura riguardante le controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci)
1. Dopo l'articolo 446 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
"Art. 446-bis
(Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci)
Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 210 e a ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale o di enti o strutture sanitarie pubbliche, è litisconsorte necessario l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto legge».