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Proposta di modifica n. 5.16 al ddl S.2856 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Approvato

testo emendamento del 30/06/17

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Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale appartenente all'Area III del comparto Ministeri, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico amministrativa ed economico contabile.

        2. All'attuazione del comma precedente, in misura non superiore ad euro 359.000 per l'anno 2017 e ad euro 1.076.000 per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti modifiche e variazioni di bilancio».