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Articolo aggiuntivo n. 23.0.7 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Respinto

testo emendamento del 15/11/13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento
o di sequestro giudiziario)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.

        2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».