Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 6.19 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 04/07/17

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni o obbligazioni emesse da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti possono poter considerare realizzata la minusvalenza fiscale e usarla con effetto immediato in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli, fermo restando che le ipotetiche somme che dovessero essere restituite dagli istituti posti in risoluzione concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito».