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Articolo aggiuntivo n. 7.01 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 04/07/17

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «8 miliardi di euro» sono inserite le seguenti: «se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittenti azioni quotate in mercati regolamentati».
  1-bis. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.