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Articolo aggiuntivo n. 9.01 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 04/07/17

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di servizio di tesoreria).

  1. All'articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «accertate» è sostituita dalla seguente: «riscosse»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nel caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, non può essere pignorata».

  2. All'articolo 248, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate» sono soppresse;
   b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'ente locale».

  3. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto, e dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208, lettera b), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla data del 25 febbraio 1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, a condizione che alla data del 31 dicembre 2016 abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a 10 milioni di euro e che la raccolta di denaro sia impiegata prevalentemente a favore degli Enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria.