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Proposta di modifica n. 20.11 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Respinto

testo emendamento del 15/11/13

All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.

        2-ter. In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, .recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma».

            b) al comma 6, inserire all'inizio le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto ai commi 2-bis e 2-ter, ivi comprese le necessarie rettifiche delle superfici sottratte alla TARI a cura del comuni interessati,» ;

            c) Al comma 9 dopo le parole «al cui smaltimento» aggiungere le seguenti «o avvio al recupero»;

            d) sostituire il comma 11 con il seguente:

        «11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata In vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto del seguenti principi:

            a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

            b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

            c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

            d) Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.»;

            e) sostituire il comma 12 con il seguente:

        «12. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente »servizi indivisibili« di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.»;

            f) Al comma 13 dopo le parole «al cui smaltimento» aggiungere le seguenti «o avvio al recupero»;

            g) Al comma 17, dopo le parole «riferibile alle utenze domestiche» aggiungere le seguenti «e non domestiche»;

            h) Al comma 18 sostituire le parole «può prevedere» con le seguenti: «deve prevedere»;

            i) Al comma 19, sopprimere le parole «può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura»;

            l) sopprimere i commi 26 e 27.

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 650 milioni nell'anno 2015 e 1360 milioni»;