Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 1.1000/1 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.2856 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 04/07/17

sharingList();

All'emendamento 1.1000, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019, approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e diciassette anni sono consigliate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

            a) anti-poliomielitica;

            b) anti-difterica;

            c) anti-tetanica;

            d) anti-epatite B;

            e) anti-pertosse;

            f) anti-Haemophilus injluenzae tipo b.

        1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

            a) anti-morbillo;

            b) anti-rosolio;

            c) anti-parotite;

            d) anti-varicella.

        1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto nei termini di cui al precedente periodo, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

        1-quater. Gli obblighi previsti dai commi 1-bis e 1-ter non valgono per chi ha avuto una delle malattie di cui al comma 1-bis e risulta immunizzato, relativamente alla dose vaccinale corrispondente.

        1-quinquies. Sono esclusi dagli obblighi e dalle relative sanzioni tutti i soggetti in condizione fisiche tali che il rischio di danno da qualsiasi componente della dose vaccinale non risulti completamente nullo.

        1-sexies. Le dosi vaccinali singole, per ogni tipologia di vaccinazione, devono essere sempre disponibili.

        1-septies. Si fa obbligo all'esercito ed all'università statale, per quanto di loro competenza, di rendere disponibili o di produrre in proprio o, comunque, di promuovere la ricerca e produzione delle dosi vaccinali singole irreperibili sul mercato.

        1-octies. Ai fini della tutela dei soggetti deboli e, in particolar modo, ai fini della ''Immunità di Gregge'', si impone l'esonero dall'obbligo di frequenza scolastica e il conseguente divieto di frequenza, per il periodo in cui il soggetto possa, come e secondo le prescrizioni in avvertenza di ogni dose vaccinale, potenzialmente infettare i soggetti deboli e non vaccinabili».