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Sub Emendamento n. 1.1000/81 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.2856 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 04/07/17

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All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

        «1-bis. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 è esteso, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4.».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 milioni euro per il 2017 e in 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede per il 2017, mediante riduzione di 20 milioni e per il 2018 di 130 milioni, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.