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Proposta di modifica n. 1.9 al ddl S.2856 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 05/07/17

sharingList();Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Coperture vaccinali con formulazione quadrivalente e monodose). - 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

            a) anti-poliomielitica;

            b) anti-difterica;

            c) anti-tetanica;

            d) anti-epatite B.

        2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili:

            a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori di cui al comma 1, nonché in formulazione monodose;

            b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini raccomandati nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

        3. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini di cui al presente articolo è affidata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare con sede a Firenze».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.