Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 3.3 al ddl S.2856 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato
argomenti:  

testo emendamento del 05/07/17

sharingList();Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 3. - (Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie). - 1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie presentano all'azienda sanitaria locale, entro 60 giorni dal termine di chiusura delle iscrizioni, l'elenco degli iscritti per gli adempimenti connessi all'assolvimento dell'obbligo vaccinale.

        2. L'azienda sanitaria locale entro 60 giorni dall'acquisizione degli elenchi, comunica ai soggetti di cui al comma 1, i casi di alunni iscritti che non hanno effettuato le vaccinazioni obbligatorie e che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

        3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori degli alunni presenti nei suddetti elenchi, a depositare entro il 10 luglio la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

        4. La documentazione di cui al comma 3 è trasmessa entro il 20 luglio, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo l, commi 4 e 5.

        5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti, comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione alla scuola né impedisce la partecipazione agli esami».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 5. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la trasmissione dei nominativi degli iscritti di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere completata entro il 30 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4».