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Articolo aggiuntivo n. 4.0.4 al ddl S.2856 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Respinto

testo emendamento del 05/07/17

sharingList();Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni riguardanti il controllo sulla composizione vaccinale)

        In relazione a quanto sino ad ora specificato, si dispone che il Ministero della salute, nell'indire le gare di approvvigionamento delle dosi vaccinali atte a soddisfare le esigenze quali quantitative nella popolazione, indichi chiaramente - tra i requisiti obbligatori - che la composizione chimico-farmacologica dei vaccini stessi, sia rispettosa della più bassa tossicità possibile, sia di tipo diretto che indiretto o collaterale. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con l'AIFA, è chiamata ad emettere, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, opportune linee guida dalle quali sia possibile evincere le composizioni ottimali delle dosi vaccinali in relazione ai diversi eccipienti utilizzati nella produzione di tali dosi, con particolare riguardo alla tossicità diretta ovvero indiretta (interazione con le altre sostanze utilizzate) degli eccipienti stessi».