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Articolo aggiuntivo n. 5.0.2 al ddl S.2856 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/07/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

 (Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci)

1. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 210 e a ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale o di enti o strutture sanitarie pubbliche, è litisconsorte necessario l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».