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Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.2856 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/07/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia)

1. I medici, con modalità stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro della salute, sono autorizzati a somministrare i vaccini di cui all'articolo 1 del presente decreto presso le farmacie aperte al pubblico in spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario.

        2. La farmacia, previo rilascio della certificazione da parte del personale sanitario che ha provveduto ad effettuare la vaccinazione, procede al rinvio della stessa al competente servizio dell'ASL allo scopo di assicurare l'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni».