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Proposta di modifica n. 1.4 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/07/17

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1 sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;
    dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.