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Proposta di modifica n. 2.304 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/07/17

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le comunicazioni del Commissario di cui ai commi primo e secondo sono contestualmente inviate alla posta elettronica certificata delle associazioni dei consumatori componenti il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)»;
   b) al terzo comma le parole: «Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e gli altri soggetti indicati dai commi primo, secondo e terzo»;
   c) al quarto comma, le parole: «ai sensi del primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del primo e terzo comma».