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Proposta di modifica n. 2.300 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/07/17

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 82, comma 1, le parole: «non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione» sono soppresse
   b) all'articolo 82, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Se una banca viene sottoposta a interventi di liquidazione coatta amministrativa o risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare».