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Proposta di modifica n. 3.93 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 11/07/17

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto od otterranno una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria, oppure una decisione favorevole dell'Arbitrato per le Controversie Finanziarie istituito dal decreto legislativo n. 130 del 2015, relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito «SGA») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve, garantite dallo Stato, destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
   all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii) inserire il seguente: iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3 commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del presente decreto.