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Proposta di modifica n. 3.230 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 11/07/17

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il cessionario non può ridurre il valore complessivo del credito accordato entro il 26 giugno 2017 ai clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.