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Proposta di modifica n. 4.63 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 11/07/17

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di garantire continuità alle linee di credito concesse al sistema produttivo della regione Veneto, ferme restando quelle accordate al concessionario di cui all'articolo 3, l'eventuale incapienza della garanzia sui finanziamenti concessi a imprese o singoli imprenditori da due o più banche oggetto delle cessioni di cui all'articolo 3 del presente decreto è coperta – sia in termini di congruità che di durata – dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; per tali operazioni, Veneto Sviluppo è ammessa alla Controgaranzia per le operazioni di Garanzia agevolata a valere sul Fondo regionale di garanzia di cui alla legge della regione Veneto 13 agosto 2004, n. 19.