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Proposta di modifica n. 5.8 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 11/07/17

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti, nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.