Proposta di modifica n. 6.12 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 11/07/17

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Qualora riscontrino nell'esercizio del loro incarico fatti che costituiscono reato, i commissari liquidatori devono farne denuncia per iscritto al pubblico ministero, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Della denuncia danno notizia alla Banca d'Italia.
  2-ter. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, ai sensi del comma precedente, ascritta a persona determinata, se non vi sono evidenti presupposti per la richiesta di archiviazione, deve disporre il sequestro preventivo dei beni della persona o dei beni di quella persona che ha motivo di ritenere ne sia l'intestataria fittizia. Se il pubblico ministero chiede l'archiviazione e il giudice dispone l'imputazione coatta, ordina al pubblico ministero di disporre il sequestro preventivo ai sensi del periodo precedente.