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Proposta di modifica n. 7.34 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 11/07/17

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è in ogni caso rimborsabile.