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Proposta di modifica n. 7.19 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 11/07/17

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 40 per cento.