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Articolo aggiuntivo n. 7.0301 al ddl C.4565 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 11/07/17

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. – (Modifica al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) – 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo.»