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Proposta di modifica n. 5.200 al ddl S.2287-BIS in riferimento all'articolo 5.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/07/17

sharingList();Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis) Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il n. 119) è sostituito dal seguente: ''119) prestazioni artistiche connesse con gli spettacoli di cui al n. 123)'';

            b) dopo il n. 119) è inserito il seguente: ''119-bis) prestazioni di realizzazione degli spettacoli di cui al n. 123) rese nell'ambito di pacchetti onnicomprensivi che includono le prestazioni artistiche di cui al n. 119)'';

            c) il n. 123) è sostituito dal seguente: ''123) diritti di accesso agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante ed agli spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;''.

        2-ter) Le disposizioni di cui al comma 2-bis entrano in vigore il 1º gennaio 2018».

        Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014».