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Articolo aggiuntivo n. 6.0.11 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Respinto

testo emendamento del 11/07/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

        1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da ''all'organismo di tutti'' a ''nei confronti dell'organismo regionale'' sono sostituite dalle seguenti ''all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

        a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

        b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

        d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

        e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

        f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

         2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.»