presentato il 11/07/2017 in V Bilancio del Senato da Francesco COLUCCI (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 11/07/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei)
1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da ''all'organismo di tutti'' a ''nei confronti dell'organismo regionale'' sono sostituite dalle seguenti ''all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.»