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Articolo aggiuntivo n. 7.0.1 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 11/07/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Patto per il Sud – Progettazione esecutiva e cantierabile)

        1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno progetti di opere pubbliche inseriti in piani di programmazione europea nazionale o regionale, già finanziata previa autorizzazione del dipartimento regionale che dovrà erogare il finanziamento, possono espletare le procedure di gara pubblica, di negoziazione o di affidamento diretto, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo n. 56 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017, per l'adeguamento della progettazione alle predette nuove norme sugli appalti nonché per la trasformazione in esecutivi e cantierabili di detti progetti.

        2. La spesa di progettazione, a valere sul programma di finanziamento. Dell'ente erogante, non rileva ai fini del patto di stabilità interno per l'ente e non si computa per la determinazione degli equilibri di bilancio di parte corrente».