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Articolo aggiuntivo n. 17.0.1 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Respinto

testo emendamento del 15/11/13

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di accertamento con adesione)

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)         all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del Decreto legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b);

b)        all'articolo 8, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

"3-bis. In caso di-mancato pagamento anche di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle rate non pagate e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e degli interessi legali La disposizione si applica anche alle somme precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzatone. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se^il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»;

c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2- bis. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso";

d)        all'articolo 2, comma 5, le parole: "un terzo" sono sostituite, dalle seguenti: "un quarto";

e)         all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. in caso di accertamento con adesione, definito entro il termine massimo di 12 mesi, da parte di contribuenti che non abbiano precedentemente usufruito del condono di cui alla legge 27 dicembre 2002 n.289 o dello scudo fiscale di cui alla Legge 3 ottobre 2009 n.141, si applica la sanzione agevolata pari a quella prevista all'art 5-bis comma 3.

2.         All'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)         al comma 1: le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate trimestrali dì pari importo, ovvero, se superiori a cinquantamila euro, in un massimo dì quaranta rate trimestrali di pari importo ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b);

b)        al comma 3, le parole: «al tasso del 3,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al saggio legale».

3.         Al decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)         all'articolo 16, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del Decreto Legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il tennine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto dì adesione »;

b)        all'articolo 17, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del Decreto Legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legate calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

-          All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:« 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

-          All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

-          All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13-agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 22 per cento»;

-          Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -30.000;

2015:-30.000;

2016:-30.000.