Proposta di modifica n. 1.29 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 12/07/17

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Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'istruttoria di cui al presente comma può altresì provvedere, nei termini e con le modalità di cui al precedente periodo,qualunque persona giuridica avente oggetto sociale, da almeno tre anni, l'espletamento di servizi di consulenza in materia di finanziamenti. All'onore sostenuto da tali soggetti si provvede nel limite massimo del 1 per cento del finanziamento concesso a valere sul contributo di cui al comma 8, lettera a)».