Proposta di modifica n. 1.39 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 12/07/17

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Sostituire il comma 7, con il seguente:

        «7. I programmi di spesa riferiti alle istanze di cui al comma 3 sono ammissibili fino ad un massimo di 40 mila euro per ciascuno dei soggetti di cui al comma 2. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del programma di spesa ammissibile è pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2».