presentato il 12/07/2017 in V Bilancio del Senato da Marcello GUALDANI (AP-CPE-NCD-NCI) e altri
status: Respinto
testo emendamento del 12/07/17
Sostituire il comma 8, con il seguente:
«8. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis di cui al presente articolo sono così articolate:
a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsata entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».
Conseguentemente:
al comma 6, secondo periodo, sostituire ovunque ricorra la parola: «finanziamento», con la seguente «prestito»;
al comma 10 primo periodo, sostituire la parola: «finanziate», con la parola: «agevolate» e al secondo periodo sostituire le parole: «dal finanziamento», con le seguenti: «dall'agevolazione»;
al comma 11 primo periodo, sostituire le parole: «I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati», con le seguenti: «Le agevolazioni di cui al comma 8 non possono essere utilizzate»;
al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai finanziamenti» con le seguenti: «alle agevolazioni»;
al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «dei finanziamenti», con le seguenti: «delle agevolazioni» e le parole: «il finanziamento» con le seguenti: «il prestito».