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Proposta di modifica n. 1.49 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 12/07/17

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Sostituire il comma 8, con il seguente:

        «8. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis di cui al presente articolo sono così articolate:

            a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

            b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsata entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».

        Conseguentemente:

        al comma 6, secondo periodo, sostituire ovunque ricorra la parola: «finanziamento», con la seguente «prestito»;

        al comma 10 primo periodo, sostituire la parola: «finanziate», con la parola: «agevolate» e al secondo periodo sostituire le parole: «dal finanziamento», con le seguenti: «dall'agevolazione»;

        al comma 11 primo periodo, sostituire le parole: «I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati», con le seguenti: «Le agevolazioni di cui al comma 8 non possono essere utilizzate»;

        al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai finanziamenti» con le seguenti: «alle agevolazioni»;

        al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «dei finanziamenti», con le seguenti: «delle agevolazioni» e le parole: «il finanziamento» con le seguenti: «il prestito».