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Articolo aggiuntivo n. 1.0.2 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 12/07/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata attraverso le modalità di cui al comma 3 articolo 10-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 destinano un massimo del 15 % per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, per il sostegno all'esercizio della libera professione ed al reddito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tali somme vengono detratte dall'ammontare del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».