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Articolo aggiuntivo n. 10.0.25 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Respinto

testo emendamento del 12/07/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Potenziamento del Servizio di assistenza sociale nei comuni)

        1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno carenza organica di personale qualificato e specializzato per svolgere il servizio di assistenza sociale, per gli anni 2017 e 2018, in deroga ai limiti previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010; convertito dalla legge n. 122 del 2010 possono assumere a tempo determinato fino ad un massimo di due unità, di cui una con il profilo di assistente sociali ed una con il profilo di psicologo. Si applicano le procedure di reclutamento, previste dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 così come novellato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 393 del 2017».